Comuni, cambia la legge-quadro
Pronta la bozza di rapporto sulla revisione parziale della LOC
La sottocommissione della Legislativa, coordinata da Moreno Colombo (PLRT) propone modifiche importanti.
Tra queste l’obbligatorietà della revisione esterna per il controllo dei conti comunali. In marzo al voto del plenum
(fonte: Corriere del Ticino – 14.01.2008)
Con il processo delle aggregazioni comunali, la modifica della perequazione finanziaria e i cambiamenti previsti nell’ambito dei consorzi, la revisione della Legge organica comunale rappresenta un tassello fondamentale nella riorganizzazione degli enti locali. Una riorganizzazione fortemente voluta dal Dipartimento delle istituzioni. E tutto ciò, lo ha indicato chiaramente il capo Dipartimento Luigi Pedrazzini nel relativo messaggio governativo, per migliorare l’efficienza del Comune, in modo che sia davvero in grado di farsi carico di tutti i servizi che è chiamato a fornire ai cittadini. La revisione parziale della LOC – la cui bozza di rapporto è ormai pronta – propone modifiche importanti per il funzionamento politico e amministrativo dei Comuni ticinesi. Tale revisione – indicaMoreno Colombo ( PLRT), coordinatore della preposta sottocommissione della Legislativa (della quale fanno parte anche Alex Pedrazzini, Graziano Pestoni, Rodolfo Pantani e Brenno Martignoni) investe otto campi d’azione o difunzionamento. Ovvero: le deleghe (ai servizi comunali e all’ Esecutivo), le competenze dei membri del Municipio, gli enti di diritto pubblico comunale, l’organo di controllo esterno delle finanze comunali, i compiti della Commissione della gestione, l’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, la vigilanza sui Comuni, la formazione e l’ Ordine dei segretari comunali. In pratica dei 220 articoli che compongono la LOC ne sono stati rivisti 94; di questi una sessantina è passata senza «colpo ferire». Gli altri articoli, invece, hanno impegnato la sottocommissione in discussioni più approfondite che ora verranno esaminati nel plenum della Legislativa. In ogni caso verrà sottoposto al Parlamento (entro il mese di marzo) un solo rapporto. Di seguito vengono presentati i cambiamenti più rilevanti con le proposte della sottocommissione.
Deleghe al Municipio (articolo 13). Fra gli ambiti delegabili al Municipio, la Sottocommisione propone di escludere quelli relativi alle convenzioni (a parte quelle minori), poiché non si tratta di una semplice decisione operativa. In effetti, laddove si prospetta una discussione politica, si preferisce coinvolgere il Legislativo. Per quanto riguarda gli investimenti si ritiene che non sia necessario tanto un innalzamento dei limiti soglia per le singole spese, quanto piuttosto del montante totale di cui il Municipio può disporre sull’arcodell’anno.
Spese non preventivate (art. 115). Fino a un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all’importanza del bilancio del Comune, ma non superiore a 100 mila franchi, il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate. La sottocommissione propone questi nuovi limiti: 15 mila franchi (attualmente 10) fino a 1.000 abitanti; 30 mila (20)per i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti; 40 mila (30)per i Comuni tra 5 e 10.000 abitanti; 60 mila (50)per i Comuni tra 10 e 20.000 abitanti; 80 mila (50) per i Comuni tra 20 e 50.000 abitanti; 100 mila (50)per i Comuni con oltre 50.000 abitanti.
Moltiplicatore d’imposta (art. 162). La competenza viene lasciata al Municipio che però stabilisce annualmente il moltiplicatore non più dopo l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente, bensì dopo l’approvazione dei conti preventivi dello stesso anno di riferimento, ma al più tardi entro il 31 dicembre.
Controllo finanziario (art. 171). Con il primo capoverso la Sottocommissione propone di rendere obbligatorio per tutti i Comuni (ora facoltativo)l’introduzione di un organo di controllo esterno per la verifica della correttezza dei conti. Organo che sarà tenuto a redigere un rapporto, secondo le indicazioni del Dipartimento, all’indirizzo del Municipio. La Commissione della gestione potrà prendere visione di questo rapporto e, se del caso, chiedere verifiche e informazioni supplementari. Nel secondo capoverso (nuovo) si introduce obbligatoriamente un «sistema di controllo interno » per flussi di lavoro, compiti e competenze. «Per il buon funzionamento di un Comune – rileva a tal proposito il relatore del rapporto Moreno Colombo – una chiara definizione di competenze e procedure, di criteri e modalità di lavoro, è altrettanto importante che la corretta tenuta della contabilità. In effetti, la verifica del conto annuale da parte di un organo di revisione esterno non contempla la ricerca mirata di eventuali malversazioni. Questo genere di atti può essere meglio combattuto con un efficace sistema di controllo interno ».
(fotogonnella)
Suddivisione in frazioni o quartieri
(art. 4). Viene confermato che i rispettivi organi hanno solo funzione consultiva, ma è stato introdotto «il diritto di ottenere risposta da parte del Municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale».
Compiti pubblici attraverso soggetti esterni al Comune (art. 193). Il Comune può costituire o partecipare a organismi di diritto pubblico o privato per svolgere determinati compiti di interesse collettivo. Gli strumenti previsti sono quelli della convenzione (ampiamente utilizzato da tempo), del mandato di prestazione (nuovo per i Comuni e relativamente nuovo per il Cantone)e dell’ente autonomo di diritto comunale (con altri Comuni o con operatori privati). Nel caso in cui un Comune costituisca o partecipi a una società anonima (per esempio per la gestione dell’azienda elettrica), la sottocommissione riconosce lo svantaggio di non poter essere controllata dallo stesso Comune. Per questa ragione la SA viene indicata come «ultima ratio».
Incompatibilità. Per uniformità di materia, l’articolo 83 sarà il punto di riferimento per la collisione e l’incompatibilità. La novità è che si escludono i cognati (eccezioni sono previste per i Comuni piccoli).